Come adottare un bambino: procedure burocratiche

1/11 – Introduzione

In Italia l’iter burocratico da percorrere per adottare un bambino è particolarmente lungo e laborioso, motivo per cui spesso molte persone, prima di rivolgersi ad un avvocato per far partire le varie procedure, consultano siti internet e forum specializzati per ottenere informazioni e dettagli da chi, prima di loro, si è impegnato per ottenere un’adozione. Questa guida ne è un esempio. Attraverso i vari passaggi illustrati qui di seguito avrete modo di consultare alcune informazioni fondamentali utili per intraprendere la strada dell’adozione, così da imparare a districarsi al meglio nelle complesse procedure burocratiche inerenti ad un argomento così delicato. In ogni caso, si consiglia l’assunzione di un avvocato specializzato in adozioni in modo che vi possa aiutare ad orientarvi all’interno dell’intero itero burocratico, sostenendo inoltre la vostra richiesta di affidamento. Entriamo più nello specifico e vediamo come adottare un bambino analizzando le varie procedure burocratiche da seguire.

2/11 Occorrente

  • Consulenza presso esperti e specialisti in materia (avvocati, psicologi, insegnanti, educatori)
  • Domanda di adozione (in formato cartaceo)
  • Certificato di nascita dei richiedenti
  • Stato di famiglia
  • Dichiarazione di assenso all’adozione (nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio)
  • Certificato medico (rilasciato dal medico curante)
  • Certificati economici (modulo 101 o modulo 740) o busta paga
  • Certificato del casellario giudiziale
  • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva con l’attestazione di assenza di separazione personale o di fatto tra i coniugi adottanti

3/11 – La legge sulle adozioni

A livello legislativo, il riferimento normativo in materia è fornito dall’art. 6 della Legge n. 184/83, il quale stabilisce che l’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o da meno, qualora abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Tale circostanza andrà accertata dal Tribunale per i minorenni. Inoltre, è necessario che tra i coniugi non sussista una separazione personale o di fatto, e che questa non sia avvenuta negli ultimi tre anni; in poche parole, la coppia deve dimostrare di avere un rapporto sano, stabile e senza squilibri.

4/11 – L’età degli adottanti

Un altro requisito necessario per ottenere l’affidamento di un bambino riguarda l’età degli adottanti, i quali dovranno avere obbligatoriamente diciotto anni più dell’adottando e non superare i quarantacinque anni, con la possibilità di eventuale deroga nel caso ricorra un danno grave per il minore. In ogni caso, non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti venga superato da uno solo di essi in maniera da non superare comunque i dieci anni. È chiaro dunque che oltre ad avere un rapporto stabile bisogna disporre anche di caratteristiche specifiche dal punto di vista dell’età.

5/11 – La presentazione della domanda di adozione

In presenza dei requisiti richiesta, a questo punto la domanda va rivolta al Tribunale per i minorenni evidenziando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratello: in questo modo ci si rende disponibili ad adottare coppie di fratelli senza doverli dividere. Inoltre, è possibile presentare più domande per l’adozione (anche successive) a più tribunali, purché ciò venga sempre comunicato a tutti i tribunali presso cui la domanda è già stata inoltrata.

6/11 – La validità della domanda di adozione

La domanda di disponibilità all’adozione, predisposta in carta semplice, ha una validità di tre anni, al termine dei quali potrà essere rinnovata allegando nuovamente la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. All’avvicinarsi della scadenza, la domanda va rinnovata presso tutti i tribunali a cui la domanda era stata inoltrata in precedenza.

7/11 – La documentazione da fornire con la domanda

Per quanto riguarda la documentazione da fornire, è necessario produrre unitamente alla domanda il certificato di nascita dei richiedenti, lo stato di famiglia, la dichiarazione di assenso all’adozione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il certificato rilasciato dal medico curante, i certificati economici (modulo 101 o modulo 740) o busta paga, il certificato del casellario giudiziale, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussista separazione personale o di fatto. Senza i dati e i documenti appena elencati non sarà possibile presentare la domanda di adozione.

8/11 – Gli accertamenti della situazione famigliare

Dopo la presentazione della domanda, il Tribunale per i minorenni provvederà ad effettuare una serie di accertamenti in modo da valutare la capacità degli adottanti di educare il minore. Tra i requisiti che verranno accertati durante i controlli vi è la situazione personale ed economica, le condizioni di salute, l’ambiente familiare e le motivazioni poste alla base della domanda. Le indagini potranno essere svolte dai servizi socio-assistenziali operanti presso gli enti locali o dalle figure professionali competenti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

9/11 – L’ordinanza di adozione

Superata la fase burocratica precedente, il Tribunale per i minorenni valuterà se la coppia richiedente risulti essere idonea all’adozione di un bambino. Se il giudizio sarà positivo, alla coppia verrà affidato un minore attraverso un’ordinanza; durante questa fase la coppia sarà monitorata da assistenti socio sanitari, mediante visite organizzate e non, per valutare l’andamento della convivenza con il bambino, così da verificare le condizioni del bambino in qualsiasi situazione possibile all’interno della nuova abitazione. Trascorso un anno dall’affidamento, con possibilità di proroga di un altro anno, il tribunale, verificata la sussistenza di tutte le condizioni richieste, pronuncia l’adozione. A questo punto il minore diventerà a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia, prendendo definitivamente anche il cognome del padre o della madre adottiva. Nel caso in cui aveste ulteriori dubbi a proposito di procedimenti burocratici per affrontare l’adozione di un bambino consultate il link: http://www.leradicieleali.com/html/adottare.html.

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11/11 Consigli

  • Agite sempre con coscienza. Adottare un bambino non è come recarsi in canile per portare in casa propria un animale, per cui consultate le opinioni di più persone (possibilmente esperte in questo campo) in modo da farvi un’idea generale delle grandi responsabilità che comporta l’adozione.
  • Rivolgetevi ad un avvocato specializzato in adozioni, in modo da affiancarvi durante tutta la procedura di presentazione della domanda presso il Tribunale per i minorenni e per far sì che egli sostenga la vostra richiesta di affidamento.

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